STATUTI

Come ogni gruppo, l'USG ha elaborato i suoi propri Statuti. Il primo testo degli stessi, redatto ed approvato nel 1962, fu rivisto e rinnovato nel 1972. Prima degli attuali Statuti, approvati dalla Sede Apostolica (1998), vi è un'altra revisione, realizzata nel 1990. 

Di seguito riportiamo il testo completo degli Statuti vigenti:

I. Istituzione e fine

Art. 1: L'Unione dei Superiori Generali (USG) è un organismo di diritto pontificio eretto il 3 gennaio 1955 dalla Sacra Congregazione dei Religiosi come persona giuridica pubblica (c. 709)

Art. 2: Salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ciascun Istituto, l'USG si propone di promuovere la vita e la missione dei singoli Istituti al servizio della Chiesa per una più efficace collaborazione tra loro e per un più fruttuoso contatto con la Santa Sede e con la Gerarchia (c. 708).

II. Membri

Art. 3: Sono membri di diritto di questa Unione tutti i Superiori Generali degli Istituti Religiosi o delle Società di Vita apostolica di diritto pontificio. Tra questi Superiori Generali sono da considerarsi anche gli Abati Primati e Presidi delle Congregazioni Monastiche.

Art. 4: Possono aderire all'Unione come membri aggiunti, anche i Superiori Generali degli Istituti di diritto diocesano purché comunichino per iscritto al Consiglio dell'Unione la loro adesione.

III. Organismi

Art. 5: L'Unione dei Superiori Generali comprende i seguenti organismi:

a) L'Assemblea Generale;

b) Il Consiglio dell'Unione;

c) Il Consiglio per i rapporti tra la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e l'Unione;

d) Il Consiglio per i rapporti tra la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e l'Unione;

e) La Segreteria Generale;

f) Le eventuali Commissioni.

IV. Assemblea generale

Art. 6: L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Superiori Generali membri di diritto dell'Unione. I Superiori Generali, impossibilitati a partecipare personalmente alle Assemblee, potranno delegare il loro Vicario o un altro membro del Consiglio Generalizio o il Procuratore Generale. Tuttavia quando si tratta di votazioni e di elezioni, il delegato del Superiore Generale deve essere munito di delega scritta.

Art. 7: Oggetti dell'Assemblea Generale, tra gli altri saranno:

a) Comunicazioni da parte della S. Sede,

b) Scambio di informazioni e di idee di comune interesse, nonché il loro studio;

c) Determinazione del punto di vista dell'Unione su argomenti in cui è necessario o opportuno che l'Unione adotti una presa di posizione collettiva;

d) Creazione o soppressione di Commissioni;

e) Elezioni dei delegati dell'Unione al «Synodus Episcoporum» e tutte le altre elezioni che a norma di questi Statuti competano all'Assemblea Generale;

f) Esame e approvazione del bilancio finanziario annuale presentato dal Consiglio e determinazione del contributo dei membri dell'Unione per le spese dell'Unione stessa.

Art. 8: Quando viene debitamente convocata un'Assemblea Generale nella quale si dovrà discutere e votare una questione importante, la maggioranza dei presenti ottenuta secondo le prescrizioni del c. 119 sarà sufficiente per rendere la decisione valida e lecita.

Art. 9: L'Assemblea Generale dovrà essere convocata almeno una volta all'anno e ogni volta che sorgerà una questione importante da discutere o un'elezione da fare.

V. Il Presidente

Art. 1O: L'unione ha un Presidente che esercita le sue funzioni a norma degli Statuti.

Art. 11: Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale con votazione segreta per schede con la maggioranza richiesta dal c. 119, dopo un sondaggio o voto orientativo.

Art. 12: Tutti i membri di diritto dell'Assemblea Generale hanno voce attiva, mentre hanno voce passiva soltanto quelli residenti a Roma e dintorni.

Art. 13: Il Presidente dura nell'ufficio per tre anni ed è sempre rieleggibile. Cessando però di essere Superiore Generale cessa pure dall'ufficio di Presidente.

Art. 14: Spetta al Presidente:

a) Rappresentare ufficialmente l'Unione;

b) Convocare e presiedere l'Assemblea Generale e il Consiglio dell'Unione;

c) Convocare e, direttamente o per mezzo di un suo delegato, presiedere le adunanze elettive dei gruppi previsti dagli Statuti;

d) Nominare, udito il parere del Consiglio, uno dei membri del medesimo che tratti eventuali questioni di comune interesse, che possano intercorrere tra l'Unione dei Superiori Generali e quella delle Superiore Generali;

e) Nominare, udito il parere del Consiglio, rappresentanti o delegati dell'Unione per particolari organizzazioni e circostanze"

f) Nominare, con il consenso del Consiglio, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'Unione e altri eventuali aiutanti permanenti di Segreteria.

VI. Il Consiglio

Art. 15: Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Unione dei Superiori Generali e deve essere convocato almeno 4 volte nell'anno.

Art. 16: E' composto dal Presidente dell'Unione, dal Vice Presidente e da 10 Consiglieri i quali rappresentano i diversi gruppi d'Istituti Religiosi e le Società di Vita Apostolica, cioè: Canonici Regolari; Monaci; Ordini Mendicanti; Chierici Regolari; Congregazioni Religiose Clericali con 4 rappresentanti; Congregazioni Religiose Laicali; Società di Vita Apostolica.

Art. 17: Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea Generale con votazione segreta per schede a maggioranza a norma del c. 119.

Art. 18: Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito temporaneamente e diventa Presidente 'ad complendum triennium' quando l'ufficio del Presidente diventi vacante. In questo caso, ed ogni qualvolta l'ufficio di Vice-Presidente diventa vacante, la successiva Assemblea Generale procede all'elezione di un nuovo Vice-Presidente 'ad complendum triennium'.

Art. 19: I Consiglieri sono eletti ciascuno rispettivamente dai Superiori Generali del gruppo che devono rappresentare con votazione sempre a norma del c. 119.

Art. 20: Il Vice-Presidente e i Consiglieri durano nell'ufficio per il triennio in corso sempre che restino, actu, Superiori Generali. Nell'eventuale vacanza di qualche Consigliere il gruppo rispettivo, legittimamente convocato dal Presidente, procede entro tre mesi ad una nuova elezione 'ad complendum triennium'.

Art. 21: Sotto la direzione del Presidente, il Consiglio ha il compito di organizzare l'attività dell'Unione e in particolare:

a) Esprimere i pareri o i consensi previsti dagli Statuti, secondo le norme del c. 127,1;

b) Preparare le Assemblee Generali;

c) Curare l'efficienza della Segreteria Generale;

d) Nominare i membri delle Commissioni permanenti create dall'Assemblea Generale e curarne il funzionamento;

e) Creare ed organizzare Commissioni temporanee;

f) Trattare i casi urgenti che non permettano la convocazione dell'Assemblea Generale, con obbligo di riferirne all'Assemblea stessa;

g) Se dovessero sorgere delle difficoltà in merito ai presenti Statuti, il Consiglio ha la facoltà di interpretarli con obbligo di riferire alla prossima Assemblea Generale;

h) Promuovere, d'accordo con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, i contatti con le Conferenze dei Superiori Maggiori;

g) Controllare l'amministrazione finanziaria.

VII. Segreteria generale

Art. 22: Sotto il controllo del Consiglio funzionerà una Segreteria Generale, composta dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da eventuali loro aiutanti. Il Segretario Generale e il Tesoriere sono nominati dal Presidente, con il consenso del Consiglio, per tre anni, e possono essere riconfermati. Il Segretario Generale deve essere religioso o membro di una Società di Vita Apostolica.

Art. 23: Compiti del Segretario Generale saranno:

a) Curare l'organizzazione delle Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni;

b) Redigere i verbali delle Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio, cui partecipa;

c) Curare le comunicazioni ufficiali dell'Unione, la corrispondenza e l'archivio dell'Unione;

d) Dirigere il lavoro degli eventuali aiutanti.

Art. 24: Il compito del Tesoriere è di curare l'amministrazione finanziaria dell'Unione.

VIII. Delle Commissioni

Art. 25: Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Art. 26: Le Commissioni create dall'Assemblea Generale sono composte da un numero variabile di membri, scelti tra i Superiori Generali, che possono farsi sostituire da un loro delegato. Parimenti, ogni commissione può aggregarsi dei periti.

Art. 27: I membri di ogni Commissione permanente designano un Presidente che ne guida l'attività ed un segretario che ne redige gli atti e ne facilita in ogni modo il lavoro.

Art. 28: Le Commissioni permanenti trasmetteranno all'Assemblea Generale per mezzo di relazioni scritte o verbali, secondo i casi e le circostanze, i risultati del loro lavoro.

Art. 29: Le eventuali Commissioni temporanee nominate dal Consiglio potranno avere membri non Superiori Generali e procederanno secondo le indicazioni del Consiglio stesso.

Art. 30: La Commissione Giustizia e Pace segue i propri Statuti, approvati, da parte dell'USG, dall'Assemblea Generale.

IX. Procedura nelle elezioni

Art. 31: Ogni Assemblea Generale nella quale si tengono elezioni deve essere convocata per iscritto e, in quanto possibile, almeno con due mesi di anticipo.

Art. 32: All'Assemblea così convocata i membri di diritto dell'Unione possono partecipare personalmente o per mezzo del loro delegato a norma dell'art. 6 dei presenti Statuti, il quale però in questo caso deve essere munito di delega scritta.

Art. 33: Le elezioni si fanno secondo le norme del diritto comune e secondo quanto esplicitamente stabilito dai presenti Statuti.

Art. 34: Per le elezioni dei delegati al Sinodo dei Vescovi debbono osservarsi le norme sancite dall'«Ordo Synodi».

Art. 35: L'Assemblea convocata a norma dell'art. 31 dei presenti Statuti può procedere validamente e lecitamente alle elezioni previste senza tener conto degli assenti.

X. Gli Statuti

Art. 36: Ogni eventuale modifica agli Statuti dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale con una maggioranza di almeno due terzi dei voti e confermata dalla S. Sede.

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